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Scritto da Il Consigliere regionale Dott. Fabio Filippi   
Venerdì 08 Novembre 2013 12:04

Modena: L'Azzurro Filippi presenta un progetto di legge per la promuozione e la tutela delle confraternite e delle associazioni enogastronomiche presenti sul territorio

Il Consigliere regionale del Pdl Fabio Filippi ha presentato in data odierna un progetto di legge alla Giunta volto a tutelare l’enogastronomia regionale: “Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili”.
“Questo Progetto di Legge – ha dichiarato l’azzurro – è teso a favore la promozione e la valorizzazione del ruolo socio-culturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio, un patrimonio importante da tutelare. E’ nostro dovere celebrare le tradizioni, le radici e la storia enogastronomica della nostra regione.

Il riconoscimento istituzionale delle confraternite e delle associazioni enogastronomiche rinsalda il senso di appartenenza della nostra comunità, sottolinea la nostra identità all’interno di una società sempre più globalizzata.
Le associazioni che valorizzano le peculiarità enogastronomiche esportano in ambito nazionale ed internazionale ciò che caratterizza non solo l’enogastronomia, ma soprattutto, quella che è la specificità e la cultura di una regione.
Questo provvedimento legislativo andrà a riconoscere e valorizzare i prodotti locali e a tutelare la tradizione culinaria ed enologica dell’Emilia-Romagna.
La Regione Lombardia ha già approvato una legge che riconosce le confraternite e le associazioni per il ruolo di tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati al territorio. Anche l’Emilia-Romagna deve tenere il passo.”
“La sfida che oggi abbiamo di fronte – ha concluso Filippi – è quella di  riuscire, attraverso queste associazioni, a garantire lo sviluppo, la maggior conoscenza e la tutela di prodotti in veste di rivalutazione degli stessi, aiutando ad accrescere l’interesse turistico e la promozione culturale, in prospettiva anche dell’Expo 2015.
Questo Progetto di Legge si incunea nella scia di ciò che accade già oggi in altri paesi dell’UE che hanno fatto dei marchi e dei prodotti locali il loro punto di forza.
Dobbiamo agire per un riconoscimento prezioso verso chi, già ora, è impegnato a custodire nel nostro territorio una parte fondamentale, come quella dell’enogastronomia, della storia emiliano-romagnola.”
Ufficio Stampa
Gruppo Assembleare Pdl
Fabio Filippi
Bologna, 30/10/2013

PROGETTO DI LEGGE

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili
Iniziativa del Consigliere

Fabio Filippi

RELAZIONE

La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l’associazionismo eno¬gastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei pro¬dotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio emiliano-romagnolo. Favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastro¬nomiche operanti sul territorio.
Sono destinatarie degli interventi di promozione della Re¬gione le associazioni enogastronomiche     che non abbiano fine di lucro quali: confraternite, accademie, magisteri e consimili.
Presso la Regione è istituito il registro del¬le confraternite enogastronomiche e delle associazioni con¬simili.
Tale Progetto di Legge è teso a favore la promozione e la valorizzazione del ruolo socio-culturale delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili; valorizza le tradizioni, le radici e la storia del territorio emiliano-romagnolo.
Il riconoscimento istituzionale delle confraternite enogastronomiche rinsalda il senso di appartenenza della nostra comunità, sottolinea la nostra identità all’interno di una società globalizzata.
Le associazioni che valorizzano le peculiarità enogastronomiche esportano in ambito nazionale ed internazionale ciò che caratterizza non solo l’enogastronomia, ma soprattutto le specificità e la cultura che caratterizzano una regione.
Il provvedimento legislativo proposto, riconosce e valorizza i prodotti locali e tutela le tradizioni culinarie ed enologiche dell’Emilia-Romagna.
Questa iniziativa legislativa è intrinsecamente legata alla promozione del turismo nella nostra Regione.
La sfida che oggi abbiamo di fronte è quella di  riuscire, attraverso queste associazioni, a garantire lo sviluppo, la maggior conoscenza e tutela di prodotti in veste di rivalutazione degli stessi: questo aiuterà ancora di più ad accrescere l’interesse turistico e la promozione culturale, in prospettiva anche dell’Expo 2015.
Il Progetto di Legge presentato si incunea nella scia di ciò che accade in altri paesi dell’UE che hanno fatto dei marchi, prodotti e prelibatezze locali il loro punto di forza.
Noi come Regione dobbiamo dare un riconoscimento prezioso a chi già ora, è impegnato a custodire in tutte le nostre realtà una parte cardine, come quella dell’enogastronomia, della nostra storia emiliano-romagnola.

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo eno¬gastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei pro¬dotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio emiliano-romagnolo.

2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli Enti Locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastro¬nomiche operanti sul territorio.

Art. 2
(Requisiti delle associazioni)

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Re¬gione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri e consimili, a condi¬zione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino sul territorio da almeno tre anni;
c) rispettino i requisiti in materia di volontariato, cooperazio¬ne sociale e associazionismo;
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enoga¬stronomica e delle tradizioni locali attraverso l’organizzazio¬ne di iniziative sociali e culturali;
e) abbiano ottenuto l’iscrizione nei registri di cui all’articolo 3.

Art. 3
(Registri provinciali ed elenco regionale delle associazioni)

1. Presso la regione è istituito il registro del¬le confraternite enogastronomiche e delle associazioni con¬simili aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio provinciale.

2. La Regione predispone l’elenco regionale delle associazio¬ni registrate sulla base dei dati comunicati dai Comuni.

3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato del¬le associazioni registrate.

Art. 4
(Modalità di iscrizione nei registri comunali)

1. La domanda di iscrizione nei registri comunali è presen¬tata dal legale rappresentante dell’associazione al Sindaco, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quel¬la in programma.
2. I Comuni provvedono alla accettazione delle doman¬de di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente al sindaco una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella eventualmente programmata, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro comunale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività associativa comporta la cancellazione dal regi¬stro comunale. I Comuni comunicano alla Regione le eventua¬li cancellazioni per l’aggiornamento dell’elenco regionale.

5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere intercomunale o regionale.

Art. 5
(Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico)

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente leg¬ge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposi¬zione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consu¬matore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizza¬zione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresen¬tative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

Art. 6
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l’accettazione delle domande di iscrizio¬ne nei registri comunali, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.

2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni ne¬cessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. All’autorizzazione delle spese derivanti dall’attuazione del¬la presente legge si provvederà con legge di approvazione del bilancio.

 

Ultimo aggiornamento Sabato 09 Novembre 2013 12:14