| Chiuse diverse attività commerciali |
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| IschiaNews - Cronaca | |||
| Written by Ida Trofa | |||
| Sunday, 05 April 2009 20:50 | |||
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There are no translations available. Chiuse diverse attività commerciali NOE: controlli a tappeto sulle Emisisoni in atmosfera In merito alle Emissioni in Atmosfera abbiamo chiesto all’A.N.S. che ci ha chiarito i termini del D.Lgs. 152/06 riguardante in particolare: Marmisti, falegnamerie, depositi materiale edile, carrozzieri, tintorie, lavanderie, distributori di carburante, impianti termici condominiali- ANS: Il D.Lgs 152/06 in sintesi Ai fini della prevenzione per l’inquinamento atmosferico, è stata creata questa normativa relativa agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, e le attivita' che producono emissioni in atmosfera, che stabilisce valori di emissione, le prescrizioni, ed i metodi di analisi delle emissioni. IL governo ha quindi stabilito i valori limite ai quali attenersi per le emissione di gas e sostanze inquinanti in atmosfera, consultabili in apposite tabelle. Il provvedimento è diretto sia alle industrie che alle medie e piccole imprese e possiamo dividere i destinatari del provvedimento in 4 gruppi:Un primo gruppo rappresentato da imprese di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane; attivita' di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti di costruzione (depositi materiale edile / marmisti); impianti per la produzione di vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro; impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, e legno lavorato (falegnameria); attivita' di verniciatura in un luogo a cio' adibito in presenza o in assenza di un impianto (carrozzieri), impianti per il pretrattamento: operazioni quali il lavaggio,l’imbianchimento o la tintura di fibre, di tessili e di lana (tintorie / lavanderie). Un secondo gruppo rappresentato da impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali ed animali, impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari o, anche in assenza di un impianto, attivita' di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni. Un terzo gruppo costituito da impianti di distribuzione di gasolio e carburanti, ossia ogni impianto in cui la benzina viene erogata ai serbatoi dei veicoli a motore, depositi di carburanti e benzina ed alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna (art. 276); il distributore deve essere dotato inoltre di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare le emissioni dagli impianti di deposito, e di un sistema di recupero dei vapori. Ed infine un quarto gruppo costituito da impianti termici civili come quelli destinati alla produzione di calore, in edifici ad uso residenziale e non, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o di acqua per usi igienici e sanitari- ne sono quindi anche interessati i condomini residenziali dotati di impianti di riscaldamento autonomi o centralizzati. I gestori di questi impianti o attività suddette devono adeguarsi ai valori limite di emissioni stabiliti dalla normativa e sottoporsi a controlli periodici annuali o biennali a seconda del caso, allo scopo di ottenere da parte dell'autorita' competente il rilascio della certificazione di autorizzazione alle emissioni. E altresì obbligo comunicare i dati relativi alle emissioni ai sensi dell’art. 269 comma 5 agli organi competenti. il decreto stabilisce le categorie di combustibili che si devono utilizzare negli impianti termici civili ed industriali. Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. I soggetti previsti dalla legge sono tenuti ad adeguarsi alla normativa entro Maggio 2010 ossia dopo quattro anni dall’entrata in vigore della legge. Chi installa o esercita un impianto una attivita' in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attivita' e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Inoltre chi non comunica all’autorità competente i dati relativi alle emissioni è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino milletrentadue euro.
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